Rivista Aprile-Giugno 2020
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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.
I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro
- Tecnica dei ricorsi: Lavoro sommerso nel condominio: le responsabilità dell’amministratore
- il Caso: Diffida accertativa: prescrizioni per retribuzioni e contributi
- Appunti: Covid-19 e infortuni sul lavoro; previdenza complementare e ispezione; e molto altro
- Nero su bianco: Covid-19: attività di controllo ispettivo e prescrizioni
- Punti e spunti: Ispezioni in attesa di ripartenza. Una certezza da considerare
- In Sicurezza: Macchinari: divieto non punito per il titolare
- Outline: Covid-19 e ispezioni: situazioni nell’emergenza
- Usi e Abusi: Difese necessarie anche per le cartelle illegittime
Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.
I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro
- Tecnica dei ricorsi: Lavoro sommerso nel condominio: le responsabilità dell’amministratore
- il Caso: Diffida accertativa: prescrizioni per retribuzioni e contributi
- Appunti: Covid-19 e infortuni sul lavoro; previdenza complementare e ispezione; e molto altro
- Nero su bianco: Covid-19: attività di controllo ispettivo e prescrizioni
- Punti e spunti: Ispezioni in attesa di ripartenza. Una certezza da considerare
- In Sicurezza: Macchinari: divieto non punito per il titolare
- Outline: Covid-19 e ispezioni: situazioni nell’emergenza
- Usi e Abusi: Difese necessarie anche per le cartelle illegittime
La nota del Direttore | Mauro Parisi
Il momento è quello delle preoccupazioni, come tutti sappiamo.
Per i nostri cari e per tutti noi, innanzitutto.
Poi, il pensiero di chi sta bene e non ha affanni più gravi corre al proprio lavoro e alle proprie occupazioni.
Il necessario “blocco” di molte attività per motivi di salute pubblica, scattato nel marzo scorso, appare il preludio di difficoltà future per l’economia.
In questa sconsolata congerie, non devono allora essere persi di vista i riflessi e i contenuti tecnico-giuridici delle situazioni che stiamo vivendo.
I primi interventi normativi d’urgenza hanno regolato e chiarito alcuni aspetti che meritavano immediata risposta. Pensiamo -in ordine sparso, e al di fuori dei provvedimenti di potenziamento della sanità- alle forme straordinarie di ammortizzatori sociali che sono stati messi in campo; alle misure a sostegno della liquidità per famiglie e imprese; al blocco dei processi; agli interventi di ausilio in pressoché tutti i settori di attività.
Tra l’altro sono stati correttamente sospesi in via temporanea alcuni adempimenti e versamenti, soprattutto in materia fiscale e contributiva.
Ma solo in materia fiscale, come si vedrà in questo numero, si è prevista un’espressa sospensione di accertamenti e recuperi. Non così in ambito di lavoro e contributi, quantunque molti indicatori mostrino che verrà rispettata comunque una sospensione sostanziale.
Per il prossimo futuro, tuttavia, occorre fin d’ora aspettarsi un prevedibile “rimbalzo” dei controlli quiescenti. Ce lo dice la storia recente di questi interventi…
Indice
- Tecnica dei ricorsi: Lavoro sommerso nel condominio: le responsabilità dell’amministratore
- il Caso: Diffida accertativa: prescrizioni per retribuzioni e contributi
- Appunti: Covid-19 e infortuni sul lavoro; previdenza complementare e ispezione; e molto altro
- Nero su bianco: Covid-19: attività di controllo ispettivo e prescrizioni
- Punti e spunti: Ispezioni in attesa di ripartenza. Una certezza da considerare
- In Sicurezza: Macchinari: divieto non punito per il titolare
- Outline: Covid-19 e ispezioni: situazioni nell’emergenza
- Usi e Abusi: Difese necessarie anche per le cartelle illegittime
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Diffida accertativa: prescrizioni per retribuzioni e contributi.
Chi vanta crediti di lavoro ultraquinquennali, può rivolgersi agli ispettori se la prescrizione è interrotta. Ma solo per la retribuzione.
a cura Studio Legale VetL
La vicenda
Alcuni lavoratori di una piccola impresa metalmeccanica, dopo anni di infruttuose richieste all’azienda, si rivolgono alla locale sede dell’Ispettorato del lavoro per vedersi finalmente corrispondere dal datore di lavoro differenze retributive dovute per il periodo compreso tra marzo e ottobre 2013.
I lavoratori lamentano che in quell’anno l’azienda, a causa di un improvviso calo di commesse, aveva rischiato di chiudere. Per cui, con uno spontaneo patto interno di solidarietà, pure di mantenere aperta l’attività, i lavoratori avevano concordato con il titolare la rinuncia temporanea di una piccola parte delle loro mensilità, in attesa di tempi migliori.
Nel tempo le condizioni dell’azienda erano migliorate, uscendo dal precedente stato di crisi. Il titolare, tuttavia, non aveva più provveduto a corrispondere loro le somme non versate, forte della rinuncia che ne avevano fatto i suoi dipendenti.
All’inizio del 2018, il titolare si era visto recapitare una lettera dattiloscritta e firmata da tutti i lavoratori-creditori, senza darvi riscontro.
A seguito della denuncia dei prestatori di lavoro, l’Ispettorato del lavoro formava una diffida accertativa per il recupero degli importi dovuti, mentre l’INPS procedeva alla richiesta della contribuzione corrispondente omessa.
L’azienda, tuttavia, ritiene gli atti degli enti illegittimi.
La soluzione
Come noto i lavoratori possono legittimamente disporre e rinunciare a parte della propria retribuzione, nella sola parte eccedente il minimale previsto dalla contrattazione soggettiva, ma a condizioni di dovuta garanzia (es. con un accordo in sede sindacale). Nel caso proposto, l’intento solidaristico della rinuncia dei lavoratori appare chiaro, mentre non è noto se la parte della retribuzione “rinunciata” in effetti corrisponda a un “superminimo”, integrante il loro salario, o comprometta (come non concesso) la previsione del CCNL.
Fatto sta che in seguito è sorta controversia proprio sulla connotazione delle somme rinunciate nel 2013: solo temporanea per i lavoratori; tout court e a titolo definitivo per l’azienda.
Come noto i crediti retributivi conoscono una prescrizione di carattere quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 cod.civ., decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ma è altrettanto risaputa la giurisprudenza che ha inteso che la decorrenza del termine quinquennale debba trovare corrispondenza ed essere “dimensionato” al metus del lavoratore nei confronti dell’azienda.
Quindi, specie nel caso di piccole aziende –ove maggiore appare solitamente il timore di ritorsioni datoriali-, la prescrizione dovrebbe decorrere, appunto, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tale termine decorre già nel corso del rapporto, invece, per le maggiori imprese, storicamente connotate da tutela reale.
A fronte della predetta situazione “variabile”, in materia di crediti retributivi e del termine prescrizionale, è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del lavoro, offrendo una puntuale e innovativa direttiva ai propri organi ispettivi. In particolare, precisando che essi potranno operare recuperi di spettanze patrimoniali solo entro i cinque anni dalla loro maturazione, salvo interruzione della prescrizione.
Nel caso di specie, come si osserva, comunque sia i lavoratori hanno provveduto per tempo a interrompere la prescrizione dei propri crediti del 2013. Non vi è motivo di dubbio, pertanto, alla luce della Nota dell’INL, che correttamente gli ispettori possano formare diffide accertative, i “titoli” di accertamento tecnico previsti dall’art. 12, D.Lgs n. 124/2004 (“Qualora … emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”). Una volta ottenuti i titoli esecutivi, i lavoratori saranno in grado di procedere immediatamente a precettare il datore di lavoro, senza la necessità di ricorso alla richiesta di decreti ingiuntivi.
Diversa considerazione, invece, riguarda i crediti contributivi. I quali, come noto, vedono creditore immediato l’INPS, sia pure nell’interesse del lavoratore. Solo l’INPS può interrompere la prescrizione dei propri crediti, con un valido atto di intimazione a corrispondere gli importi che reputa dovuti (es. avvisi bonari, richieste di regolarizzazione, verbali ispettivi, eccetera).
La denuncia del lavoratore rivolta all’Istituto, invece, potrà essere utile al fine di “prolungare” il limite prescrizionale, da cinque a dieci anni.
Per cui, nel caso in esame, l’eventuale azione dell’INPS volta al recupero, potrà essere contrastata efficacemente dall’azienda. Ma rimarrà salvo il diritto dei lavoratori di agire per il risarcimento del danno patito a fini pensionistici (art. 2116 cod. civ. “Nei casi in cui… le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”).
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[V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2020]