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Rivista Aprile-Giugno 2021

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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione, omessa motivazione e altri vizi.
  • Il caso: Versamenti contributivi e diritto alla compensazione.
  • Appunti: Discriminazione della donna e contratto a termine; sorveglianza sanitaria prorogata per lavoratori fragili e molto altro.
  • Nero su bianco: Esclusione dagli appalti per contributi previdenziali.
  • Punti e spunti: INPS garante per i contributi evasi. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
  • In sicurezza: Protocolli sanitari e doveri del medico competente.
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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.

 

 

I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione, omessa motivazione e altri vizi.
  • Il caso: Versamenti contributivi e diritto alla compensazione.
  • Appunti: Discriminazione della donna e contratto a termine; sorveglianza sanitaria prorogata per lavoratori fragili e molto altro.
  • Nero su bianco: Esclusione dagli appalti per contributi previdenziali.
  • Punti e spunti: INPS garante per i contributi evasi. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
  • In sicurezza: Protocolli sanitari e doveri del medico competente.
  • Outline: Tutela INAIL e rifiuto di vaccinazione.
  • Usi e abusi: Verbale interlocutorio e prassi ispettiva.

 

La nota del Direttore | Mauro Parisi

Dall’inizio dell’anno, sono sempre di più i casi segnalati di difficoltà a ottenere il rilascio del DURC regolare.
La preoccupazione sorge, beninteso, per quei datori di lavoro che ne hanno diritto, ma che, per un motivo o per l’altro -soprattutto per la mancanza assoluta di dialogo con gli Istituti- non sono riusciti a conseguire (o solo dopo mille sforzi, oltre i tempi previsti) l’attestazione di regolarità contributiva.
Situazione frequente di inaspettati ritardi/impossibilità nel rilascio della documentazione unica, è quella che riguarda aziende già ispezionate che hanno presentato opposizioni e ricorsi.
Come noto, la condizione di regolarità contributiva di chi avvia un contenzioso, è, nelle more della decisione definitiva, equiparabile -per legge e per regolamento- a quella di quanti sono in regola con i versamenti. Detta così, parrebbe tutto facile: si presenta un ricorso, si è “apposto” fino al suo esito.
In realtà mille sono le “variabili” che possono rendere complicata la via di chi ha inteso difendersi.
Per esempio, può accadere che siano notificati Avvisi di addebito e Cartelle esattoriali, allorquando non dovevano per legge essere neppure formati i ruoli. Un errore, sia chiaro, è sempre possibile.
Ma la maggiore difficoltà segnalata in innumerevoli casi è quella di non riuscire neppure a confrontarsi con gli Uffici sulla propria vicenda. Si scrive agli Istituti, spesso senza risposta -o ricevendone una solo di stile-, e si tenta affannosamente di interloquire con chi li rappresenta.
Con poco successo, di solito, e con gli effetti deleteri, per l’azienda, che tutti ci possiamo facilmente immaginare.

Indice

  • Tecnica dei ricorsi: Ordinanza-ingiunzione, omessa motivazione e altri vizi.
  • Il caso: Versamenti contributivi e diritto alla compensazione.
  • Appunti: Discriminazione della donna e contratto a termine; sorveglianza sanitaria prorogata per lavoratori fragili e molto altro.
  • Nero su bianco: Esclusione dagli appalti per contributi previdenziali.
  • Punti e spunti: INPS garante per i contributi evasi. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
  • In sicurezza: Protocolli sanitari e doveri del medico competente.
  • Outline: Tutela INAIL e rifiuto di vaccinazione.
  • Usi e abusi: Verbale interlocutorio e prassi ispettiva.

Leggi un articolo

INPS garante per i contributi evasi.

Con la denuncia del lavoratore all’INPS, l’Istituto rimasto inerte può diventare responsabile per i contributi evasi dal datore di lavoro. 

di Mauro Parisi

Tra i principali motivi per cui i prestatori di lavoro, o chi per essi (organizzazioni sindacali e professionisti espressamente delegati, parenti legittimati, ecc.), si rivolgono agli Istituti e, in particolare modo, agli uffici ispettivi dei medesimi, vi è senz’altro quello di salvaguardare la propria posizione contributiva e pensionistica.

Il lavoratore che tema -o addirittura abbia certezza (per esempio, per essere stato occupato in forme irregolari)- di omissioni e raggiri degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro, può presentare denuncia (normalmente denominata dall’amministrazione quale “richiesta di intervento”), affinché i funzionari possano assoggettare a verifica e recupero la contribuzione non versata dall’azienda.

La facoltà di presentare richiesta di intervento è, non solo prevista espressamente dalla legge (articolo 3, commi 9 e 10 L. 335/1995); ma da essa viene fatto discendere anche un noto effetto “estensivo” della prescrizione dei contributi. Vale a dire, che la mera circostanza della presentazione della denuncia, determina ipso facto un “raddoppio” del termine di prescrizione del diritto a quanto dovuto agli Istituti creditori (“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti … A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”).

In definitiva, a seguito di denuncia agli ispettori, i lavoratori potranno vedere recuperati da parte dell’INPS i propri contributi omessi, anche trascorsi i cinque anni dall’evasione.

Va però rammentato che l’estensione temporale decennale opererà solo se la denuncia sarà intervenuta entro i “primi” cinque anni dal mancato versamento contributivo. In tale senso è la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis, Cassazione, n. 23237/2013). Per comprendere meglio la fattispecie, basti pensare all’ipotesi di un’evasione contributiva relativa al maggio 2016, che se oggetto di denuncia entro il 16 giugno 2021, potrà essere recuperata, anziché fino a tale data, addirittura entro il giugno 2026.

Come noto, tuttavia, se la contribuzione non viene recuperata nei termini della prescrizione -per cui agli Istituti rimane preclusa ogni azione-, non tutto è perduto per il lavoratore. Poiché potrà richiedere all’Istituto di previdenza la costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 1338/1962 (cfr. Circolare INPS 29 maggio 2019, n. 78).

La facoltà concessa al lavoratore di agire per la rendita senza preclusioni di tempo, va evidenziato, non è però del tutto scontata quanto ai suoi effetti. Infatti, come previsto espressamente, ai fini della costituzione vitalizia della medesima, è necessario che siano presentati “documenti di data certa, dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. Non sono sufficienti presunzioni del rapporto (addirittura sentenze in cui non sia intervenuto l’INPS), quantunque dotate di verosimiglianza, per dimostrarne la passata relazione, mentre la Corte costituzionale ammette ogni altro genere di evidenza (sentenza n. 568/1989) al fine di provarne la durata e l’ammontare della retribuzione.

La volontà di evitare strumentalizzazioni dell’istituto della rendita e il trascorrere del tempo, quindi, potrebbero rendere pressoché diabolica la prova che è chiamato a fornire il lavoratore.

Al fine di tutelare il medesimo, tuttavia, la S.C. ha ammesso da tempo (cfr. Cassazione, sentenza n. 7459/2002) la possibilità che il lavoratore si rivalga direttamente nei confronti dell’Istituto, al fine di vedersi regolarizzata la posizione. A due condizioni, tuttavia. Che lo stesso Istituto, tempestivamente informato dell’omissione contributiva, non si sia attivato negligentemente, facendo prescrivere i propri crediti. E che il medesimo lavoratore non abbia potuto, né potrà in seguito, sopperire a tanto con i rimedi di legge, provando a farsi costituire una rendita vitalizia.

Ecco allora emergere appieno l’importanza, e l’onere sostanziale per il lavoratore, di proporre una tempestiva “richiesta di intervento” all’INPS, affinché esso si attivi prima del realizzarsi delle prescrizioni di legge.

Oggi la Cassazione ribadisce, con la sentenza n. 2164/2021, come risulti conforme al diritto, fare gravare sull’Istituto istituzionalmente deputato alla tutela dell’interesse previdenziale in discorso, che non si fosse adeguatamente attivato per la riscossione del proprio credito, le conseguenze che discendono dalla violazione di obblighi di comportamento cui è tenuto nell’ambito del rapporto giuridico con l’assicurato.

In tale senso, la mancata o insufficiente attivazione dell’INPS a seguito di denuncia del lavoratore, che faccia comunque perdere la possibilità di conseguire contribuzione alla posizione del lavoratore -anche per contestuale difetto di possibile prova scritta (classico è il caso del lavoro sommerso tout court) e venire meno del datore di lavoro (cfr. art. 2116, c. 2, cod.civ.)-, va intesa quale violazione delle ordinarie regole di correttezza e diligenza, previste dagli articoli 1175 e 1176 del codice civile, da parte dell’Istituto di previdenza.

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[V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2021]