LUL. Sanzioni non dovute per fatti "vecchi"
La vicenda:
È possibile sollevare utili eccezioni al riguardo?
La soluzione
Appare molto opportuno che quanti intendono difendersi dai controlli dei funzionari, si rappresentino anche gli scenari che potranno loro presentarsi in caso di soccombenza.
Per esempio, se i fatti prospettati dagli ispettori nel caso illustrato fossero ritenuti fondati, le sanzioni amministrative potenzialmente comminabili sarebbero pari, addirittura, a € 102.000. Ossia, tenuto conto dei massimi edittali, di una somma massima pari a € 96.000 per gli illeciti relativi ai mesi più risalenti ed € 6.000 per quelli più recenti. Uno sproposito.
Più verosimilmente, secondo la prassi, la somma che potrebbe essere definitivamente richiesta dovrebbe essere pari a poco meno di € 40.000. Sempre molti.
In effetti, non risulta condivisibile la soluzione recentemente adottata dal personale ispettivo nei casi in cui si riscontrino illeciti a cavallo del 15 settembre 2015 (giorno di entrata in vigore, tra l’altro, delle nuove sanzioni amministrative previste dall’art. 22, D.Lgs 151/2015). In sostanza, i funzionari sono soliti sanzionare la fattispecie continuata, scorporandola tra “prima” (a cui applicano la “vecchia” sanzione amministrativa, ormai abolita) e “dopo” (a cui vengono applicate le “nuove” sanzioni) il 15 settembre 2015.
Va premesso che il massimo e dirompente effetto sul lievitare delle sanzioni avviene, come nel caso, in ragione della sempre considerata dagli ispettori –sebbene inesistente- “mensilizzazione” degli illeciti relativi all’irregolare tenuta dei libri. In realtà, le sanzioni amministrative prima del settembre 2015 hanno sempre fatto riferimento alla situazione di irregolarità realizzatasi, tout court e a prescindere dai singoli elementi e tempi dell’illecito.
L’abnorme superfetazione delle sanzioni amministrative, specie in ipotesi quali quelle considerate, trova però un importante limite nel principio della cd. natura permanente dell’illecito amministrativo. Di cosa si tratta?
Al riguardo appare autorevole e dirimente lo stesso intervento del Ministero del lavoro. Il quale, con la Circolare n. 26/2015, è giunto a stabilire che “per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta trova applicazione, all’intero periodo oggetto dell’accertamento, la nuova disciplina”.
La predetta soluzione elaborata dal Ministero del lavoro concerneva le ipotesi di lavoro sommerso prodottesi a cavallo del 15 settembre 2015, data in cui entravano in vigore anche le nuove sanzioni amministrative per lavoro irregolare. Ma se ciò trova giustificazione per queste ultime, non vi è ragione di credere che possa dirsi diversamente per gli illeciti relativi al LUL.
Quella già rappresentata dal Ministero del lavoro, risulta una soluzione rispettosa anche del preminente principio di legalità, come in materia di sanzioni amministrative prevede l’art. 1, L. 689/1981 (“Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”).
In definitiva, nel nostro caso, anche ove tutto dovesse deporre al “peggio” per l’azienda decisa a difendersi, le sanzioni amministrative correttamente applicabili non potranno che essere quelle stabilite dal nuovo articolo 39, comma 7, D.L. 112/2008 che prevede una sanzione amministrativa da € 1000 a € 6.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero a un periodo superiore a 12 mesi. Come nella nostra vicenda. Vale a dire che l’eventuale “pena” per l’azienda, prevedibilmente, potrebbe aggirarsi attorno agli € 2.000 (contro gli € 36.000 stimati).
Sembra appena il caso di osservare, ad ogni modo, come nella vicenda considerata risulti altrettanto criticabile la diffida a regolarizzare generica e, quindi, palesemente priva dei necessari requisiti di cui all’art. 13, D.Lgs 124/2004. Essa, in una parola, è invalida.
Articolo a cura dello Studio Legale VetL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2017
V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.
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