Primo soccorso e antincendi. Datore di lavoro autonomo, ma con rischi

Nomina datore di lavoro addetto antincendio e primo soccorso

Il datore di lavoro quale addetto al primo soccorso e alla prevenzione antincendio. Ma non sempre è consentito operare da soli. 

L’articolo in sintesi:

  •  Il caso è quello di un datore di lavoro di una piccola azienda che assume i servizi di prevenzione su di sé, ma viene comunque sanzionato per questo.
  • In effetti, a prescindere dall’opzione “autonoma” prescelta dal datore di lavoro, occorre adeguare le misure alle effettive esigenze aziendali.
  • Il TU Sicurezza stabilisce tra i più ampi compiti, anche quello di designare i lavoratori che collaborano al primo soccorso e all’antincendi.
  • Per cui, nel caso di datore di lavoro spesso assente dall’azienda, senza designazione di collaboratori, può dirsi leso l’art. 43, TU Sicurezza.

Un’azienda artigiana, che occupa nove dipendenti, opera nel settore dell’assemblaggio e commercializzazione di giochi e piccoli manufatti. Il titolare, che ha creato e fatto crescere in pochi anni la sua piccola realtà imprenditoriale, è impegnato tanto nella parte produttiva, quanto in quella commerciale. Per mantenere i contatti con committenti e fornitori passa, al di fuori dell’azienda, ogni mese, oltre la metà delle proprie giornate lavorative.

A seguito di un controllo in materia di igiene e sicurezza dei funzionari della locale azienda sanitaria, si vede contestare e sanzionare da questi ultimi il fatto di non avere adeguatamente organizzato il servizio di primo soccorso e di prevenzione incendi.

A sua difesa il titolare dell’azienda intende presentare scritti difensivi ai medesimi funzionari e alla Procura della Repubblica, osservando di essersi sempre incaricato in prima persona –anche seguendo l’adeguata formazione richiesta dalla legge-, sia del primo soccorso, sia della prevenzione incendi. Una facoltà che, per l’art. 34, D.Lgs 81/2008, anche crescendo l’azienda -fino a raggiungere i nove dipendenti dell’attualità-, non è venuta mai meno.

Così L’ART. 34, C. 1, TU Sicurezza

“...il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, ... dandone preventiva informazione al rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi .”

Per cui, il titolare, a parte stupirsi della contestazione mossa, potrebbe non volere adempiere alla prescrizione dei funzionari, sanando in via amministrativa l’illecito, essendo piuttosto disposto ad agire –in caso di mancata archiviazione della contestazione- anche in sede penale.

La difesa del titolare, tuttavia, in un caso consimile, dovrebbe considerare pienamente e nel loro complesso i precetti che emergono al riguardo dal TU Sicurezza.

Infatti, se da una parte non vi è dubbio che per l’attività svolta (che non parrebbe rientrare tra quelle per cui, ex art. 31, co. 6, TU, è necessaria l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda) il titolare può autoproclamarsi responsabile del primo soccorso e della prevenzione antincendi, dall’altra egli non tiene adeguatamente conto dei più ampi doveri legali propri del datore di lavoro.

Sotto il primo profilo, per evidenti e comprensibili valutazioni di semplicità dell’organizzazione aziendale, è consentito al datore di lavoro assumere direttamente le funzioni preventive in materia di primo soccorso, di incendi ed evacuazione. Mentre in precedenza, tale opportunità era ammessa solo nel caso di un limitato numero di dipendenti (5), a seguito delle modifiche “ampliative” disposte dal decreto legislativo 151/2015, tale opzione risulta ora ammessa –salvo specifici settori di rischio- fino a 30 dipendenti. È quanto emerge dall’allegato 2 al TU Sicurezza, per le aziende artigiane e industriali.

Chiaramente, le funzioni possono essere assunte solo mediante la frequenza di specifici corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.

Va però osservato come “l’auto-incarico” del datore di lavoro, con esposizione palese della propria responsabilità, potrebbe non essere sufficiente. Già l’articolo 34, TU Sicurezza, del resto, fa puntuale richiamo all’art. 45, TU, in materia di primo soccorso (che prevede che “il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”) e all’art. 46, TU, in materia di prevenzione incendi (che dispone che “nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori”).

In definitiva, la parola d’ordine è “adeguare”. Adeguare le misure assunte ai rischi e alle effettive e contingenti situazioni. Si tratta di “strumenti”, chiaramente; ma pure di “persone”.

Tra i compiti generali del datore di lavoro, che completano la previsione specifica sullo “svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi”, vi è, per esempio, la previsione di cui all’art. 18 del TU Sicurezza.

Per cui, tra l’altro, il datore di lavoro –o chi per esso- deve individuare quali tra i suoi collaboratori possano validamente favorire la sicurezza sul lavoro. Per l’art. 18, comma 1, lettera b, si devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Datore di lavoro e sicurezza

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici com- petenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoatore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

La scelta organizzativa, tuttavia, deve essere “adeguata” alle effettive esigenze della sicurezza, rispetto all’attività svolta (art. 18, comma 1, lettera t). Occorre, cioè, tenere conto della concreta realtà aziendale. Per cui il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’art. 43 TU Sicurezza. Tali misure “devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti”.

A fronte di queste premesse, può essere letto sotto una differente luce il provvedimento punitivo degli ispettori dell’azienda sanitaria locale. In effetti, nel caso, anche a prescindersi da altre non note circostanze, appare di tutta evidenza come il datore di lavoro, quale unico incaricato dei servizi, non possa adeguatamente offrire il proprio apporto, attesa la sua costante –quindi, non occasionale o solo eventuale- assenza dal posto di lavoro.

Ciò rende tanto più necessaria l’individuazione di figure di addetti presenti non saltuariamente sul luogo di lavoro.

Nello stesso senso della necessità di una azione “non solitaria” del datore di lavoro, anche alla luce dei propri compiti e dovere generali di igiene e sicurezza, si pronuncia oggi l’Ispettorato Nazionale del lavoro con la circolare n.  1/2018.

L’agenzia dell’ispezione, oggi precisa che “il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività sopra descritte, non comporta che operi in totale autonomia nello svolgimento dei compiti”. Per cui, detto titolare si avvarrà dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e di prevenzione incendi, “che vanno designati in numero adeguato e sufficiente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 43 comma 2” del TU Sicurezza.

Se, come sembra nel caso, il datore di lavoro non intende ottemperare sostanzialmente agli obblighi sopra evidenziati, è, per esempio, senz’altro ipotizzabile la contestazione dell’illecito previsto dall’art. 55, TU Sicurezza, per cui diventa passibile dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 750 a 4.000 Euro, nel caso di violazione dell’art. 43, comma 1, TU Sicurezza.

Articolo a cura di Mauro Parisi – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 2/2018

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