CIGO, le parole giuste della ripresa
Anche in epoca di COVID-19 e di note difficoltà per molte aziende che richiedono la CIGO, occorre che esse dimostrino con certezza, non solo le ragioni della propria temporanea difficoltà, ma soprattutto quelle relative alla sicura ripresa della normale attività. Si tratta di chiarimenti tutt’altro che scontati, anche quando la ripresa sopravviene, come insegnano i Tribunali Amministrativi.
Nel confrontarsi con la Pubblica Amministrazione, specie quando si temono controlli e ispezioni, occorre prestare molta attenzione, non solo a quello che si fa, ma pure a cosa si dice e a quali parole si utilizzano. Nulla deve essere dato per scontato. Neppure la palese e nota difficoltà legata alla pandemia in cui attualmente versano molti settori di attività.
L’esigenza di agire circospetti e sorvegliati nelle comunicazioni con la P.A. si mostra di fondamentale importanza, per esempio, nel caso si voglia accedere ad ammortizzatori sociali in genere e alla cassa integrazione guadagni ordinaria -la cosiddetta CIGO-, in particolare. In tali ambiti sono sempre da attendersi scrutini e verifiche, nell’immediato e nel futuro.
Come noto, prevista dal decreto attuativo n. 148 del 2015 -oggetto del recente parziale intervento di Riforma da parte della Legge di Bilancio 2022, la n. 234 del 2021- la Cassa integrazione ordinaria è stabilita per determinate categorie di lavoratori -quelli appartenenti alle imprese di cui al suo art. 10 (imprese industriali, cooperative di produzione e lavoro, imprese anche artigiane dell’edilizia, ecc.)- e per le causali temporanee indicate dalla successiva disposizione.
Quando è ammessa la CIGO per l’art. 11, D.Lgs n. 148/2015
Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato.
Nei settori non coperti da CIGO, né dagli interventi dei Fondi di Solidarietà Bilaterale, oggi operano gli interventi dei Fondi di integrazione salariale (FIS), secondo la previsione dell’art. 29, L.n. 234/2021 (“A decorrere dal 1 gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali”).
Gli interventi di vigilanza sulla presenza di requisiti e presupposti necessari per il godimento dell’integrazione avvengono, non solo da parte degli organi ispettivi, di norma a posteriori e nell’ambito di verifiche presso le sedi aziendali; ma specialmente in via preventiva e d’ufficio, nel corso delle istruttorie volte a vagliare le domande che pervengono all’INPS.
Le istanze che vengono presentate dalle imprese devono contenere spiegazioni e indicazioni significative -quindi non di mero stile-, in grado di rappresentare quali siano le esigenze transitorie che colpiscono incolpevolmente l’azienda, contraendone l’attività.
Ma ciò che conta ancor più è che, ferme le incombenti esigenze, l’azienda sappia dimostrare che, superato il periodo di “difficoltà”, l’attività sarà destinata a riprendere nei modi e a livelli ordinari. Per cui l’impresa deve dare conto della “ripresa” dell’attività al termine del periodo di CIGO.
Tuttavia, accade molto spesso che l’Istituto non consideri sufficiente quanto riferito al riguardo all’atto dell’istanza e che, nel corso dell’istruttoria, pretenda -entro termini molto stretti- spiegazioni più puntuali riguardo al riferito ritorno alla normalità.
Così una richiesta-tipo di chiarimenti da parte dell’INPS
“Oggetto: Domande Cigo causale "Mancanza ordini, commesse e lavoro" periodo …… Si comunica che con riferimento alle domande di CIGO in oggetto si sono riscontrate carenze informative richiesta dalla disciplina vigente in materia, come precisato infra. Si richiede all'azienda di procedere ad allegare alla domanda in oggetto una dichiarazione integrativa alla relazione tecnica in cui l'azienda deve: - fornire argomentazioni dettagliate relativamente al calo degli ordini, indicando la percentuale di calo e il periodo di riferimento; - fornire maggiori indicazioni comprovanti la prevedibile ripresa dell'attività alla data di presentazione della domanda o indicando gli estremi degli ordini/preventivi/fiere (gare d'appalto (es. Fornitore …, data . n...) o allegando documentazione integrativa a comprova della ripresa dell'attività: copia dei nuovi ordini e commesse, preventivi, ecc.). L'azienda deve allegare alla richiesta di CIGO, pena l'inammissibilità della stessa, la ricevuta di avvenuta consegna (PEC, raccomandata, fax) delle comunicazioni effettuate alle OO.SS. (CGIL, CISL, UIL) per l'avvio della procedura; se l'azienda ha una maestranza di almeno 15 dipendenti ed è presente la RSU/RSA, deve allegare anche la ricevuta di avvenuta consegna (PEC, raccomandata, fax) della comunicazione verso la RSU/RSA per l'avvio della procedura; se non è presente la RSU/RSA, l'azienda deve allegare una dichiarazione di responsabilità che lo attesti. In mancanza di dette ricevute, ciascuna OS o la RSA e RSU posso presentare una dichiarazione di responsabilità diretta all'INPS, che attesti di essere stato/a informato/a della procedura, da cui emerga la data della ricezione dell'informativa, datata e sottoscritta con allegato il documento di identità del dichiarante. L'azienda deve, inoltre, dichiarare se fa ricorso alle ferie collettive con l'indicazione del periodo di esse. Si fa presente che le suddette dichiarazioni devono essere effettuate su carta intestata dell'azienda e devono essere rese all'INPS da parte del rappresentante legale dell'azienda, come dichiarazione sostituiva per atto notorio di cui all'art. 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del suddetto d.p.r., datata e sottoscritta e corredata dal di lui/lei documento di identità in corso di validità. La documentazione deve pervenire esclusivamente mediante allegazione in domanda. Si avverte che qualora non venisse fornito quanto sopra richiesto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della presente, o quanto fornito sia ritenuto insufficientemente probante, l'INPS deciderà la domanda allo stato degli atti.”
Si tratta di chiarimenti non sempre facili da rendere, ben comprendendosi che l’azienda non possiede la “sfera di cristallo”, pure avendo conoscenza del mercato in cui opera. Tanto più se, come in epoca di pandemia, sono da affrontare le conseguenze di inaspettati provvedimenti di legge e regolamento che incidono inopinatamente sulle normali dinamiche del mercato. Per cui accade che quelli espressi dalle imprese, piuttosto che chiarimenti obiettivi sul futuro, spesso si traducano in meri auspici del richiedente, il quale, sulla base di id quod plerumque accidit dei tempi ordinari, proietta i propri desideri di ritorno alla normalità.
Ciò non basta, tuttavia, e non è quanto vuole sentirsi riferire l’Istituto.
Per l’INPS conta piuttosto che la dichiarazione si ponga, al tempo dell’istanza di CIGO, quale prognosi in termini di sostanziale certezza della ripresa, suffragata da elementi già in possesso dell’impresa. Per cui, a giustificare le istanze, neppure potrebbe essere sufficiente che nelle more, e magari già nel corso del periodo richiesto, si compia un’effettiva rioccupazione del personale posto in cassa integrazione.
Per comprendere come contino, in modo determinante, le parole che userà l’azienda per descrivere la propria condizione e prospettiva, appare esemplare il caso di una Società in difficoltà temporanea, trattato di recente dal TAR della Liguria.
Tale Società aveva presentato alcune domande per l’ammissione alla CIGO del proprio personale occupato presso un’unità produttiva. Le relazioni tecniche allegate rappresentavano l’esistenza di un rallentamento della produzione per contrazione delle commesse e che si stava mettendo in atto ogni azione, tra cui l’analisi di nuovi mercati e la formazione del personale, per recuperare le perdite subite.
L’INPS a questo punto richiedeva spiegazioni oggettive che confermassero la previsione del ritorno alla normale attività al termine del periodo di cassa integrazione, a cui la Società replicava apertamente che, per la tipologia della propria attività, non era possibile, allo stato, fornire conferme quanto all’auspicata previsione della ripresa totale delle proprie attività.
A fronte di tale riscontro “confessorio”, e malgrado le ritenute effettive difficoltà, l’Istituto veniva a respingere le proposte istanze, per la mancanza di elementi oggettivi che lasciassero presagire la normale ripresa dell’attività al termine del richiesto periodo di CIGO.
La Società impugnava il diniego dell’INPS, sia in via amministrativa, sia, a seguito di silenzio, presso il TAR competente. A riprova delle proprie ragioni si deduceva che la ripresa era poi avvenuta, con tutta la forza lavoro, prima del termine del periodo richiesto e che tale circostanza, comunque fosse, sanava l’iniziale carenza di elementi probatori oggettivi da allegare all’istanza.
A parere del TAR, che si pronunciava con la sentenza n. 771 del 31.8.2021, tuttavia, non solo la Società non aveva fornito le necessarie dichiarazioni ed evidenze al tempo delle istanze; ma aveva altresì travisato la Circolare INPS n. 1856 del 3 maggio 2017, ove viene precisato che “la ripresa dell’attività aziendale deve essere valutata a priori, con riferimento agli elementi valutativi disponibili all’atto della presentazione della domanda di concessione della CIGO o integrati in esito alla richiesta di supplemento di istruttoria” prevista dall’art. 11 del Decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016.
Così il TAR Liguria, sentenza n. 771/2021
Presupposto per la concessione dell'integrazione salariale è la transitorietà della situazione aziendale o la temporaneità della situazione di mercato che, in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, DM Ministero del lavoro 15.4.2016, "sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa". Tale prognosi non può normalmente prescindere dalla conoscenza degli elementi oggettivi relativi alla situazione aziendale che sono nella disponibilità della richiedente e che la stessa è onerata a sottoporre all'Amministrazione. Nei casi in esame, le relazioni tecniche allegate alle domande di CIGO contenevano generici riferimenti all'analisi di nuovi mercati, alla partecipazione a fiere e alla formazione del personale, come tali assolutamente non idonei, anche in ragione della mancanza di pertinente documentazione, a dimostrare il probabile riavvio dell'attività produttiva. Faceva difetto, in conseguenza, un presupposto essenziale per l'ammissione all'integrazione salariale ordinaria, tanto più che, a seguito della richiesta istruttoria dell'INPS, è stata la stessa Società ricorrente a dichiarare, con valenza sostanzialmente confessoria, di essere impossibilitata a fornire documentazione comprovante la previsione di ripresa dell'attività. Né può assumere rilievo il fatto che l'attività dell'impresa è stata effettivamente riavviata alla data indicata, successiva alla conclusione dei procedimenti originati dalle istanze dell'odierna ricorrente, essendo evidente che, ai fini dell'ammissione alla CIGO, il carattere transitorio della situazione di difficoltà aziendale deve essere valutato ex ante, ossia al momento della presentazione della domanda e nella successiva fase istruttoria.
In definitiva, conta quanto (e come) viene esposto all’Istituto a seguito dell’istanza di CIGO (cfr. TAR Piemonte, sentenza 4.1.2021, n. 1), a nulla rilevando che nel frattempo, a riprova della temporaneità, sia ripresa davvero l’attività di lavoro. Tale situazione sana di fatto l’eventuale carenza nell’istanza di elementi probatori a sostegno della fondata previsione di ripresa dell’attività produttiva, solo se si verifica “nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di CIGO e l’adozione del provvedimento decisorio“.
Per cui, ben comprendendosi il ruolo facilitante e rasserenante delle CIGD (le casse integrazione per la pandemia, ove previste), anche in tempi di COVID-19 e di del tutto note difficoltà per le aziende, occorre prestare sempre massima attenzione alle fondamentali parole usate per esporre concretamente le proprie difficoltà e le proprie avvertite certezze di ripresa.
[L’articolo è anche sulla rivista “Sintesi” dei Consulenti del Lavoro di Milano, nonché sul sito dell’ANCL]
Articolo a cura di MAURO PARISI – Studio Legale VetL
Approfondimento del 26.01.2022
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