Controlli ispettivi presso case e i domicili privati
Una recente vicenda conferma la possibilità delle verifiche ispettive del lavoro anche presso luoghi di privata dimora.
L’articolo in sintesi:
- Ai sensi del DPR 520/1955 e di altre disposizioni, gli ispettori del lavoro hanno il potere di introdursi ove si svolge lavoro per compiere le verifiche
- Per la legge sono assimilati alle abitazioni, gli altri luoghi di privata dimora. Chi vi si introduce senza titolo compie violazione di domicilio
- Gli ispettori che eseguivano un controllo in edilizia presso un giardino privato erano accusati di non averne i poteri, poi riconosciuti dai giudici
- In generale devono considerarsi ammessi i poteri degli ispettori laddove si svolga l’attività di lavoro, per il rilievo pubblico attribuito a essa
La legge stabilisce che gli ispettori del lavoro, senza necessità di mandato dell’Autorità giudiziaria, possano accedere d’iniziativa presso qualunque luogo in cui si svolga, o si suppone obiettivamente che si stia svolgendo, attività di lavoro.
Per esercitare i noti poteri di introdursi sul luogo di lavoro, è sufficiente che i funzionari esibiscano il proprio tesserino di riconoscimento, uno per ciascuno di quanti procedono all’accesso ispettivo. In sostanza, il tesserino qualifica e certifica il suo possessore, legittimandolo alle azioni e attività previste dalla legge (cfr. art. 8, DPR 520/1955).
POTERI ISPETTIVI DI ACCESSO
Così per l’art. 8, DPR n. 520/1955 Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno e anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, e i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza, nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti. Non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.
Se con riferimento a luoghi e locali aperti al pubblico (es. pubblici esercizi, mercati, ecc.), o incontrovertibilmente destinati ad attività di produzione e lavoro (es. stabilimenti, magazzini, cantieri navali, ecc.), l’esercizio dei poteri ispettivi non appare in dubbio, più complesso e problematico è il caso relativo a luoghi di privata abitazione o, comunque, di domicilio privato, non aperti al pubblico.
Come noto, sono assimilati all’abitazione privata a essa i luoghi di cosiddetta “privata dimora”. Per la Cassazione, si devono ritenere tali tutti quei luoghi in cui si compiono, anche in maniera transitoria e contingente, atti della vita privata, potendo coincidere anche solo con quelli di trascorrervi buona parte della giornata (Cass. Pen., sentenza n. 6210/2016).
In sostanza, al di là di quanto è evidente per l’abitazione, il concetto di privata dimora è comunque caratterizzato dal rapporto stabile tra una persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la sua vita privata. Per cui, ove terzi si introducano non autorizzati presso detti luoghi, si realizza il reato di violazione di domicilio (art. 614, c.p.), essendosi ingeriti in un ambito in cui andava garantita la riservatezza dei titolari, anche allorquando dovessero essere assenti.
VIOLAZIONE DI DOMICILIO
Così per l’art. 614 c.p. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Su queste premesse possono apparire complessi e incerti gli ambiti entro i quali possono essere chiamati ad agire gli ispettori del lavoro, anche tenuto conto della definizione dei loro poteri contenuta nel DPR n. 520/1955.
In particolare, ci si interroga se i funzionari possano essere esclusi da una privata dimora, dal suo titolare, ossia da colui che ne gode in forza di un legittimo titolo o di una situazione protetta dall’ordinamento giuridico.
Un caso di recente balzato agli onori della cronaca è quello di un controllo ispettivo che gli organi ispettivi operavano presso il giardino di un’abitazione privata, nella quale erano in corso lavori edili. Nell’occasione, gli ispettori, introdottisi nel giardino, alla presenza del proprietario accertavano che la maggiore parte degli operai impiegati erano irregolari. Per cui avevano luogo le contestazioni dei relativi illeciti e si assumevano i provvedimenti sanzionatori di legge.
Il proprietario dell’immobile proponeva ricorso alle sanzioni amministrative, che venivano annullate dal Giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 1267/2020, che riteneva che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione”.
Tuttavia, presentato appello da parte degli Uffici ispettivi, la Corte di Appello di Lecce, con la sentenza n. 502/2022, riconosceva la legittimità dell’operato degli ispettori e di come si fossero introdotti correttamente presso il giardino dell’abitazione, ritenuto “luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.
Della vicenda ha dato ampia notizia il Comunicato stampa dell’Ispettorato Nazionale del lavoro del 30.5.2022.
ACCESSO CONSENTITO PRESSO UN GIARDINO PRIVATO
Così per il Comunicato Stampa INL del 30.5.2022 Con una recente sentenza (n. 502/2022) la Corte d’Appello di Lecce ha riconosciuto la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa nel 2017 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi nei confronti dei proprietari di un’abitazione nella quale erano stati eseguiti lavori edili impiegando manodopera in nero. In primo grado, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro (sentenza n. 1267/2020) aveva accolto l’opposizione e, ritenendo fondate le doglianze del ricorrente, aveva annullato il provvedimento dell’ITL, ritenendo che i luoghi di privata dimora vadano esclusi dal “potere di ispezione”. A distanza di un anno e mezzo, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Brindisi, i giudici di secondo grado hanno ribaltato la sentenza del Tribunale di Brindisi ed hanno stabilito che “l’area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant’è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna”.
La soluzione narrata dall’INL sembra necessitare di alcuni chiarimenti, utili a definire gli effettivi poteri del personale ispettivo.
Nel caso, non vi è dubbio che il giardino in cui si svolgevano i lavori edili, oltre che proprietà privata, costituiva privata dimora: quindi, in astratto, tale da ammettere l’esclusione dell’accesso di qualunque terzo.
Tuttavia, non solo la possibilità materiale della penetrabilità del luogo, ma piuttosto la circostanza che vi si svolgeva palesemente attività di lavoro -di rilevanza pubblica ai sensi della normativa di tutela e garanzia in materia di correttezza dei rapporti di lavoro e di sicurezza dei lavoratori-, attribuiva ai funzionari, per espressa previsione della legge, il potere/dovere di intervenire per effettuare le verifiche.
In tale senso l’art. 8, DPR n. 520/1955, pure prevedendo che i funzionari si debbano astenere dai luoghi “che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda”, ammette che vi sia legittimazione all’ispezione se gli ispettori “abbiano fondato sospetto che [detti luoghi] servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”.
In tale senso, non vi è dubbio che anche un luogo di privata dimora -se non addirittura di abitazione- potrebbe costituire sede di attività di lavoro soggetta alle verifiche di legge.
In tali casi, pertanto, l’ispezione del lavoro può procedere, con esclusione della configurabilità del reato di violazione di domicilio, anche in linea con quanto in generale enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Pen., sentenza n. 10498/2018).
LUOGHI IN CUI SI SVOLGE LAVORO
Così per la Cass. Pen., sentenza n. 10498/2018 Ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), non possono essere considerati luoghi di privata dimora quelli normalmente destinati ad attività di lavoro, di studio e di svago, ai quali chiunque possa accedere senza necessità di preventivo consenso da parte dell'avente diritto.
Articolo a cura di STUDIO LEGALE VETL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2022
V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.
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