I nuovi compiti dell’INL

I nuovi compiti dell’INL

Condivisione dati, assegno di inclusione, ispezioni in regioni a statuto speciale: con il D.L. 48/2023 si ampliano i compiti dell’INL.

L’articolo in sintesi:

  • Per orientare l’azione ispettiva, l’INL susciterà cooperazioni applicative con enti pubblici e privati, compresa la guardia di finanza, per condividere informazioni
  • Saranno inviati ispettori del lavoro a dare manforte presso la regione siciliana, a statuto speciale, con riguardo ai controlli in materia di rapporti di lavoro e sicurezza
  • L’INL, assieme a carabinieri, INPS e guardia di finanza, avrà il compito di operare controlli in materia di lavoro con riguardo al nuovo assegno di inclusione

Sono nuovi e pregnanti i compiti e gli obiettivi che, assieme ai molti istituzionali consueti, il Governo ha voluto indicare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il cosiddetto Decreto Lavoro, vale a dire il Decreto Legge n. 48 del 4.5.2023, ora convertito con la Legge del 3.7.2023, n. 85.

Il primo di tali nuovi ambiti di azione concerne un ruolo da protagonista dell’INL nell’attingere e condividere dati utili e informazioni da tutti gli “enti pubblici e privati. Anche la Guardia di finanza dovrà tra l’altro mettere a disposizione le proprie informazioni in materia di lavoro irregolare ed evasione contributiva. E ciò, non solo al fine del rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva.

Come noto, la lotta all’evasione costituisce una delle mission principali e di rispetto del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), anche al fine di fare ottenere al nostro Paese gli aiuti economici disposti dal programma europeo. Per rendere realmente efficaci le azioni di contrasto, tuttavia, non vi è dubbio che debbano diventare più efficienti i sistemi di rilevazioni delle stesse potenziali elusioni e rischi.

Diventa così fondamentale che la stessa scelta degli obiettivi ispettivi passi attraverso il vaglio delle notizie assunte dall’Ispettorato Nazionale su rischiosità particolari delle imprese in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lavoro irregolare o omissioni contributive.

Del resto, grazie alle cooperazioni promosse e guidate dall’INL potranno essere, non solo orientati i controlli e la vigilanza, ma anche definite con maggiore rapidità le indagini in corso dei funzionari.

CONDIVISIONE DEI DATI PER L’ISPEZIONE
Così per l’art. 15, D.L. 48/2023
Al fine di orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva, nonché di poter disporre con immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche ispettive, gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipulare con l’INL entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi in materia di assegno di inclusione.

Senza dubbio rivoluzionaria è poi la previsione che stabilisce il soccorso che l’Ispettorato Nazionale potrà offrire in materia di vigilanza, presso ambiti territoriali sottratti all’ordinaria competenza degli ispettori del lavoro nazionali.

Infatti viene ora previsto che per rendere più efficace la vigilanza sui rapporti di lavoro e la loro sicurezza, potranno essere inviate task force a fornire un aiuto ai funzionari della Regione siciliana. Sebbene in precedenza previste negli interventi, sono stati esclusi dalla Legge di conversione n. 85/2023 quelli presso le Province di Trento e Bolzano.

Sul fronte logistico non si creeranno difficoltà e commistioni con il personale territoriale, in quanto gli ispettori dell’INPS saranno acquartierati presso le sedi locali di INPS e INAIL.

Se dal punto di vista politico la disposizione rappresenta un’assoluta novità (attesa l’“invasione di campo” che così si viene a determinare), vi è da osservare come già operano sui suddetti territori gli ispettori degli Istituti territoriali di INPS e INAIL, in tutto equiparati agli ispettori INL, ai sensi del Decreto legislativo n. 149/2015.

VIGILANZA IN SICILIA, TRENTO E BOLZANO
Così per l’art. 16, D.L. 48/2023
1. Al fine di potenziare le attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell’ambito del personale già in servizio, individua un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, è impiegato sul territorio della Regione siciliana

Un nuovo compito legato alla natura di polizia giudiziaria e del lavoro degli ispettori dell’INL, sarà quello relativo ai controlli negli ambiti afferenti al nuovo Assegno di inclusione.

Come noto dal 1 gennaio 2024, detto assegno diventerà, in luogo dell’attuale Reddito di cittadinanza, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli. Ciò avverrà anche attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione e di lavoro. Quello previsto dal Decreto Lavoro, costituisce, in sostanza, un sostegno economico condizionato all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

I controlli ispettivi sulla corretta attribuzione dell’Assegno di inclusione saranno svolti dall’INL e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, e riguarderanno la materia del lavoro, la contribuzione, l’assicurazione obbligatoria e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Saranno chiamati a verifiche anche l’INPS e la Guardia di finanza.

Tutti i predetti organismi avranno accesso a banche dati, con particolare riguardo a quelle dell’INPS e con riferimento ai dati da esso posseduti, in forma analitica e aggregata.

Un’azione complessa e ritenuta di centrale importanza che verrà intrapresa anche alla luce del decreto del Ministero del lavoro che individuerà lo specifico piano di contrasto all’irregolare percezione dell’Assegno di inclusione, individuando una “strategia dell’attività ispettiva” e “i criteri per il monitoraggio”.

Il decreto individuerà anche gli obiettivi annuali da conseguire, come pure i modi di collaborazione con le parti sociali e le amministrazioni territoriali.

ASSEGNO DI INCLUSIONE E ISPEZIONI
Così l’art. 7, D.L. 48/2023 
I controlli ispettivi sull’Assegno di inclusione sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dal personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di finanza nell’ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. 

2. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio, nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, nell’ambito delle rispettive competenze, il personale ispettivo dell’INL e la Guardia di finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalità di cui al presente comma, l’INL e la Guardia di finanza stipulano apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 

Articolo a cura di MAURO PARISI – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 3/2023

V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.

I nostri ricorsi ragionati vogliono essere uno strumento operativo, una guida pratica per difendersi in caso di verbale ispettivo.

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