INPS ed errori materiali: irregolarità senza decadenze

INPS ed errori materiali: irregolarità senza decadenze

Non basta un’irregolarità o un errore materiale, tanto più se riconoscibili, per fare decadere dai diritti nei confronti dell’INPS. Anche in caso di Fis o Cigo, come ora conferma la sentenza della Cassazione n. 1406/2025. Del resto, l’Istituto può essere anche onerato di intervenire attivamente per non compromettere la posizione del contribuente.

Per l’INPS, dall’errore materiale del contribuente (o da mere irregolarità che pure possono essere sanate) discendono sempre conseguenze negative, quali decadenze o l’invalidità di denunce, istanze, versamenti, compensazioni e comunque posti in essere nei suoi confronti.

Ordinamento e giurisprudenza, tuttavia, paiono di contrario avviso, come ora confermato pure dalla sentenza del 21.01.2025, n. 1406 della Cassazione, con riferimento alla compensazione tra somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS.

L’incorrere in un involontario passo falso, oltre che costituire un rischio di elevata probabilità, alla luce di procedure sempre più complesse e “remote”, può rappresentare l’inizio di un incubo amministrativo ed economico per aziende e professionisti coinvolti.

Si tratta sovente di casi in cui, soprattutto con riguardo ad adempimenti e comunicazioni telematiche, ci si ritrova anche semplicemente, e in modo inavvertito, ad avere “flaggato” (ovverosia ad avere messo un “flag”, un segno di spunta, una “crocetta”) una casella sbagliata. La “crocetta” errata può dare la stura a esperienze kafkiane.

Le conseguenze, spesso anche a distanza di tempo, possono divenire finanche catastrofiche, con recuperi contributivi, addizionati a maxi-maggiorazioni pecuniarie, perdite di agevolazioni e dinieghi inaspettati.

Uscirne pare sempre molto arduo, atteso che la ricerca di un dialogo non trova interlocutori e la pervicacia delle posizioni in cui si arrocca l’INPS non rende prospettabili soluzioni, anche a fronte di meri refusi e distrazioni evidenti.

Casi molto ricorrenti di errori materiali con conseguenze esiziali, sono quelli che si verificano, per esempio, in materia di casse integrazioni e in riferimento alle relative domande, indennità e conguagli (D.Lgs n. 148/2015).

Può accadere che un’azienda in difficoltà temporanea intenda ricorrere, a favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro, all’assegno di integrazione salariale del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Presi i previsti contatti con le rappresentanze sindacali, si definiscono accordi con le OO.SS., i quali, tra l’altro, prevedono che l’ammortizzatore sociale sia pagato direttamente dal datore di lavoro -con la modalità cd. “tramite azienda”- e successiva compensazione presso l’INPS.

Nell’ipotesi in cui la difficoltà si protragga nel tempo, vengono presi ulteriori e del tutto simili accordi con gli stessi sindacati: quindi, confermando quale metodo di corresponsione dell’indennità ai lavoratori, il versamento anticipato da parte del datore di lavoro e il conguaglio successivo con l’INPS.

Tuttavia, malgrado i predetti chiarissimi accordi e la circostanza che nel tempo l’azienda abbia sempre presentato domande telematiche all’Istituto dello stesso tenore, per una mera disattenzione, una delle istanze viene compilata riportando, nella casella dedicata a “Pagamento tramite”, il “flag” della corresponsione del pagamento del FIS “tramite Inps”, anziché “tramite Azienda”.

Senza che la discrepanza con le precedenti istanze e gli accordi con le OO.SS. sia rilevata dall’INPS nel corso dell’istruttoria, l’Istituto procede ad autorizzare l’indennità con versamento diretto. Tuttavia, l’azienda -mediante i propri professionisti, che neppure si sono accorti del refuso- fa luogo ancora una volta al versamento diretto ai propri dipendenti degli importi delle indennità previste e, quindi, a operare le compensazioni a conguaglio.

Molti anni dopo, però, prima che si realizzi la prescrizione, l’INPS procede al recupero di quelli che ritiene indebiti conguagli e avvenute decadenze ai sensi dell’art. 7, comma 3, D.Lgs n. 148/2015 (“Per i trattamenti richiesti … il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”).

La circostanza che l’errore materiale di apposizione del “flag” sia verosimile, oltre che manifesto (alla luce delle precedenti autorizzazioni, degli accordi sindacali, nonché della condotta complessivamente tenuta, che nessun vantaggio di fatto ha arrecato al datore di lavoro), non risulta una sufficiente giustificazione, malgrado gli sforzi di dialogo compiuti, a fare recedere l’Istituto dal proprio proposito recuperatorio.

Eppure, al riguardo, il nostro ordinamento annette speciale rilievo all’evidenza dell’errore materiale, ritenendolo scusabile.

In tale senso l’art. 1431 del codice civile stabilisce

L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.

Nel caso considerato, non solo l’INPS avrebbe potuto rilevarlo, ma avrebbe anche dovuto farlo.

In situazioni come quelle in cui incorre l’azienda del suddetto esempio -molto diffuse nell’esperienza e omologhe per circostanze e inquadramento giuridico a molte altre- l’obbligo di riconoscimento dell’errore in cui è incorso il datore di lavoro emerge, tra l’altro, ponendo mente a come l’INPS, “a monte”, avrebbe dovuto compiere tutte le attività di scrutinio istruttorio previste dalla legge e dai regolamenti ministeriali (cfr. art. 6, D.M. Ministero del lavoro, n. 94343/2016: “Gli interventi e i trattamenti di integrazione relativi al FIS, sono autorizzati, previa istruttoria, alla luce dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015”). Per cui, nell’ipotizzata vicenda, in presenza di un contrasto tra istanze formulate e previ accordi aziendali, era necessario che l’INPS lo rilevasse fin d’origine, dando modo al datore di lavoro di rimediare.

A fronte degli oneri stabiliti dalla regolamentazione ministeriale (tra cui quelli di informazione (“per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata dall’accordo collettivo aziendale, entro sette giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L’elenco deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dal datore di lavoro”), nessuna pretesa di asserire solo ex post l’esistenza di “accertamenti” di irregolarità -scaricandone gli effetti sui contribuenti ignari-, può essere dedotta a proprio favore dall’Istituto.

Con riguardo al fatto che, al cospetto di un errore materiale riconoscibile l’INPS non possa stare “alla finestra”, ma che si debba attivare diligentemente, va osservato come, proprio con riferimento a istanze di cassa integrazione, sia il medesimo Istituto a prevedere -in sede di valutazione delle istanze presentate- l’onere di attivare il supplemento istruttorio, dovendo nel caso provvedere a chiedere informazioni, integrazioni o anche a sentire direttamente le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Al riguardo, sono esplicite la Circolare INPS n. 130 del 15.9.2017, la Circolare INPS n. 18 del 1.02.2022, oltre che la Circolare del Ministero del lavoro n. 3 del 16.2.2022.

Sull’esigenza di un intervento attivo e “cosciente” dell’INPS, l’art. 11 del D.M. 95442/2016 stabilisce in modo sintomatico come segue

1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
2. In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

In definitiva, non solo l’Istituto, come tutta la pubblica amministrazione, non si può addirittura giovare della propria inerzia; ma deve mantenere una condotta proattiva e di buona fede contrattuale, in grado di favorire il contribuente nel mantenimento di condotte corrette.

Al riguardo, oltre all’ordinario precetto di buona fede nei rapporti contrattuali (art, 1375, cod.civ.), il nostro ordinamento richiede all’amministrazione di collaborare con il cittadino (cfr. art. 97, Cos.), come pure enunciato dall’art. 1, L. n. 241/1990, ma, soprattutto, dal successivo art. 6. Il quale, in materia di procedimento amministrativo, prevede espressamente che il responsabile del procedimento, sulla scorta dei principi anzidetti, debba tenere una condotta positiva, volta alla salvaguardia e alla tutela -anche preventiva- degli interessi dei cittadini.

L’onere dell’Istituto di “partecipare” al buon andamento delle istanze promosse, non costituisce solo una petizione di principio di massina, ma un vero e proprio precetto cogente per l’Ente.

Infatti, il nostro ordinamento richiede il necessario intervento dell’amministrazione -e quindi anche dell’INPS-, in forza dell’istituto obbligatorio del “soccorso istruttorio” (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 1.7.2021, n. 5008).

Al riguardo, il Consiglio di Stato riconosce il dovere dell’amministrazione di tenere un contegno attivo in presenza di circostanze che potrebbero ingenerare effetti perplessi sull’effettività delle istanze presentate, evitando così future e diseconomiche vertenze. Al riguardo, tra le molte, la sentenza 1.7.2020, n. 4191 chiarisce che

i poteri di soccorso istruttorio -istituto di carattere generale attuativo dell’art. 97 della Costituzione, al fine della emanazione di un giusto provvedimento, idoneo a contemperare nel miglior modo possibile tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco- devono essere esercitati in funzione dell’attuazione dei principi di trasparenza e leale collaborazione, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede comunque gravanti sull’Amministrazione, al fine di garantire l’effettiva partecipazione

Se si considera altresì l’insegnamento della S.C., per cui non possono essere individuati adempimenti e sanzioni se non nei limiti indicati e prescritti tassativamente dalla legge (cfr. Cassazione, sentenza n. 5825/2021), affiora che, nel caso sopra considerato -come in molti altri in cui emerge un errore di fatto riconoscibile dall’INPS sulla base di quanto già a propria conoscenza-, l’Istituto ha il compito di valutare e di indicare il difetto di completezza e coerenza delle istanze pervenute e dei loro requisiti, rilevando per tempo possibili omissioni, contraddizioni o errori che potrebbero comprometterne gli esiti.

L’onere che incombe sull’amministrazione e sull’INPS, di non aggravare la posizione del cittadino e del contribuente, o addirittura vanificarne le aspettative, alla luce di mere irregolarità, trova ora, una volta di più, conferma presso la S.C., con la citata pronuncia n. 1406/2025 (“La decadenza non opera quand’anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine … ma in misura erronea”), che sottolinea l’irrilevanza, per esempio, di eventuali discrepanze contabili e in relazione ad adempimenti formali, rispetto a decadenze da oramai diritti quesiti.

Corte di Cassazione, sentenza 21.01.2025, n. 1406
 Con riguardo alla compensazione tra le somme dovute per contributi previdenziali e quanto anticipato ai propri dipendenti a titolo di indennità FIS, coordinando l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 241/97 e l'art. 7, co.3 D.Lgs. n. 148/15, si ha che la decadenza è impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento della differenza contributiva) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione della CIG o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della CIG. La decadenza non opera quand'anche il conguaglio sia effettuato dal datore nel termine sopra indicato ma in misura erronea, ad esempio pagando una differenza contributiva inferiore a quella dovuta e, correlativamente, effettuando una compensazione in misura superiore a quella dovuta. L'erroneità del conguaglio incide infatti sul debito contributivo, dando luogo ad un adempimento solo parziale ex art. 1181 c.c., e residuo credito dell'Inps; viceversa, essa non incide sul meccanismo della compensazione impropria, perfezionata per il fatto stesso e al tempo stesso del pagamento, con il saldo delle reciproche poste contabili. Ancor meno, una volta effettuato il conguaglio nel termine di cui sopra, la decadenza può sussistere per il fatto che, in modo errato o in ritardo, siano state comunicate all'Inps le denunce telematiche mensili (c.d. flussi uniemens) previste dall'art. 44, co.9 D.L. 269/03.

[L’articolo è anche sulla rivista “Sintesi” dei Consulenti del Lavoro di Milano]

Articolo a cura di MAURO PARISI – Studio Legale VetL

Approfondimento del 26.03.2025

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