Per il DURC non occorre l’Uniemens
Secondo le sentenze della Corte d’Appello di Milano nn. 1158/2021 e 1465/2021, gli inadempimenti formali del contribuente non incidono sulla sua regolarità contributiva e sulla possibilità di ottenere il rilascio del DURC. Per tale sola ragione, neppure possono essere operati recuperi di contribuzione. Si tratta di pronunce aderenti alle previsioni dell’ordinamento, che rendono finalmente giustizia a tante situazioni inspiegabilmente controverse.
di Mauro Parisi
Norberto Bobbio insegnava che “la certezza del diritto è un elemento intrinseco del diritto, si che il diritto è certo o non è neppure diritto”.
Facendo i conti con la sfuggevole partita della regolarità contributiva, il monito del filosofo acquista una perturbante dimensione sostanziale, nell’affanno comune di conseguire quelle negate sicurezze che siamo usi definire operative. In poche parole, almeno finora, nei fatti, non era dato comprendere appieno cosa fosse da intendersi per regolarità contributiva e quando il DURC potesse essere negato. Con concrete -e per nulla ideali- ripercussioni sulle vicende dei contribuenti. Il cui impegno per fare riconoscere i propri diritti era spessissimo frustrato, e le energie fiaccate.
Va però riconosciuto quantomeno a una categoria, quella dei Consulenti del Lavoro, di non avere mai demorso e di avere perseguito con tenacia la concreta e certa applicazione di leggi e regolamenti in materia.
È dunque soprattutto alla lungimiranza -e, diciamo pure, ostinazione- dei Consulenti del Lavoro che si devono oggi le sentenze della Corte d’Appello di Milano, n. 1158 del 23.11.2021 e n. 1465 del 30.11.2021. Le quali vengono finalmente a offrire una visione nitida e coerente di cosa debba intendersi per regolarità contributiva (e, senz’altro, cosa non la rappresenti).
L’occasione delle due decisioni concerneva il caso del mancato invio di denunce Uniemens da parte di una società, dovuto a ragioni indipendenti dalla stessa. Benché il fatto incolpevole non fosse contestato dall’INPS, l’Istituto continuava a ritenere la società irregolare dal punto di vista contributivo.
A nulla valeva dimostrare che la contribuzione, comunque fosse, era sempre stata versata correttamente e nei termini (anche quest’ultime, circostanze incontestate da parte dell’INPS). Eppure, a parere dell’amministrazione, l’irregolarità formale per l’inadempimento si rifletteva sulla regolarità contributiva.
Con l’effetto conseguente che l’Istituto, considerando di non potere certificare la conformità, pretendeva di recuperare gli esoneri contributivi goduti negli anni.
La circostanza che una tale misura non fosse testualmente descritta da alcuna disposizione (fatto che, già di per sé, dovrebbe fare riflettere con particolare attenzione quanti operano con intenti istituzionali di giustizia), non disarmava l’amministrazione, che perseguiva il proprio obiettivo con la consueta dedizione.
Fortunatamente, però, i Giudici coglievano l’esigenza di certezza e garanzia che, semplicemente, è sempre chiamata a sovrintendere a ogni azione punitiva. Del resto, come sia possibile immaginare di azionare pretese penitenziali senza il fondamento di espresse previsioni dell’ordinamento, non è situazione che il cittadino intenda facilmente.
Così la sentenza n. 1158/2021
La nozione evocata attiene, evidentemente, a una concezione sostanziale della regolarità contributiva, mentre non deve costituire motivo di potenziale equivoco il generico rinvio a “inadempienze in atto”, ancora presente nel D.M. 24/10/2007 (applicabile ratione temporis alla vicenda concreta esaminata dalla Cassazione), poi superato dal D.M. 31/1/2015 che, invece, non ne fa più alcun cenno. Può quindi affermarsi che, ove l’impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce contributive, nulla osti al rilascio del documento di regolarità contributiva, poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge –piuttosto che al successivo invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da Inps– l’accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale, a cui far conseguire la decadenza dagli sgravi contributivi.
Quella tracciata dalla Corte d’Appello di Milano, perciò, si mostra come una soluzione del caso del tutto lineare.
Se prima del gennaio 2015 l’Istituto poteva annoverare tra le ragioni di irregolarità contributiva anche le omesse e tardive denunce (“inadempienze in atto”) -in forza del Decreto del 2007 che allora disciplinava il DURC-, successivamente a tale momento, una tale opzione non veniva più presa in considerazione dall’ordinamento.
Infatti, con l’articolo 3 del D.M. 30.1.2015, nuovo regolamento attuativo in materia, bene si chiarisce che vengono a essere considerati regolari unicamente quanti passino il vaglio sostanziale relativo ai previsti versamenti (“La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa”), nonché coloro che versano in situazioni ritenute equipollenti.
Una delucidazione precisa e incontrovertibile che riesce a superare d’un tratto -per merito e metodo (nulla osta al DURC, “poiché non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleghi al mero ritardo a provvedere alla presentazione della denuncia Uniemens alle scadenze di legge”)- le ancora praticate ricostruzioni amministrative. Essa porta a compimento una lenta presa d’atto della disciplina del DURC che già aveva conosciuto consapevoli precedenti presso i Giudici di merito (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 1490/2019; Tribunale di Milano, sentenza n. 5/2019).
A distanza di pochi giorni, la medesima Corte d’Appello di Milano (in diversa composizione collegiale) è venuta a ribadire il quadro giuridico già fatto proprio dalla sentenza n. 1158/2021); ma, in sovrappiù, è riuscita a completarlo con ulteriori argomentazioni che depongono per la soluzione favorevole al contribuente.
Così la sentenza n. 1465/2021
A tale orientamento il Collegio ritiene di dare continuità, per la sua aderenza al contenuto letterale della normativa rilevante e per la coerenza con la sua recente evoluzione, dalla quale si desume come il riferimento alla “correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici” di carattere formale – previsto dalla più risalente formulazione della norma – sia stato espunto da quella successivamente introdotta, la quale condiziona il rilascio del DURC positivo alla sola verifica concernente la correttezza sostanziale dei pagamenti. Del resto, la gravità delle conseguenze connesse alla revoca degli sgravi per accertata irregolarità contributiva non fa che avvalorare la lettura della disciplina sopra citata, evidenziando la ratio ad essa sottesa, volta a limitarne la realizzazione ai soli casi di mancato pagamento della contribuzione dovuta, con esclusione degli inadempimenti non incidenti sull’aspetto sostanziale del rapporto. Giova, in proposito, evidenziare come qualsiasi scostamento nei versamenti, di misura superiore alla soglia di 150,00 € - al di sotto della quale lo stesso si considera “non grave” ai sensi dell’art. 3 co. III, D.M. 30.1.15 – determina il recupero automatico di tutti gli sgravi fruiti nel periodo, quale che ne sia l’ammontare. Il rigore di tale effetto, svincolato da qualsiasi possibile valutazione di proporzionalità, giustifica la restrizione del relativo ambito applicativo, introdotta dal D.M. citato.
Alle cristalline pronunce della Corte d’Appello di Milano, non sembra necessario aggiungere altro.
Se non che esse costituiscono, oggi, un fondamentale e sicuro conseguimento di giustizia per quanti si troveranno a dibattersi nelle medesime situazioni.
Ancor più a mente della considerazione che la visione da esse propugnata si pone correttamente alla sequela dell’orientamento della Suprema Corte (cfr. la recente Cassazione, sentenza n. 5825/2021), la quale, in materia di DURC, non permette l’esercizio di poteri liberi e discrezionali da parte degli Istituti. Questi ultimi sono chiamati esclusivamente a “verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di una attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica di cause che non siano ostative al suo rilascio”.
Per cui, per inadempimenti formali, come per qualunque altra ragione, il diniego del DURC e il recupero di contribuzione non possono dirsi affatto ammessi, se non nei ristretti limiti di ciò che per legge e regolamento viene stabilito.
[L’articolo è anche sulla rivista “Sintesi” dei Consulenti del Lavoro di Milano, nonché sul sito dell’ANCL]
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