Rivista Gennaio-Marzo 2021
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Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
La rivista di novità, casi, analisi e approfondimenti su lavoro, contributi e sicurezza.
I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:
Tecnica dei ricorsi: Difese efficaci solo con l’analisi del particolare.
Il caso: Diffida accertativa, a rischio tutti i committenti.
Appunti: Sorveglianza sanitaria INAIL per Covid-19; e molto altro.
Nero su bianco: Distacco transnazionale di lunga durata e condizioni di lavoro.
Punti e spunti: Impiego privato vietato ai pubblici dipendenti.
Tematiche: Giudici di merito alla prova della rappresentatività del CCNL.
In sicurezza: Contravvenzioni sulla sicurezza ed estinzione del reato.
Outline: Istruzioni per le ispezioni su collaboratori etero-organizzati e riders.
Usi e abusi: Sanzioni amministrative, la prescrizione raddoppia. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
Il mondo dell’ispezione del lavoro a 360°.
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I contenuti di questo numero di Verifiche e Lavoro:
Tecnica dei ricorsi: Difese efficaci solo con l’analisi del particolare.
Il caso: Diffida accertativa, a rischio tutti i committenti.
Appunti: Sorveglianza sanitaria INAIL per Covid-19; e molto altro.
Nero su bianco: Distacco transnazionale di lunga durata e condizioni di lavoro.
Punti e spunti: Impiego privato vietato ai pubblici dipendenti.
Tematiche: Giudici di merito alla prova della rappresentatività del CCNL.
In sicurezza: Contravvenzioni sulla sicurezza ed estinzione del reato.
Outline: Istruzioni per le ispezioni su collaboratori etero-organizzati e riders.
Usi e abusi: Sanzioni amministrative, la prescrizione raddoppia. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
La nota del Direttore | Mauro Parisi
Quanto sia complesso e fugace il mondo delle verifiche sul lavoro, ce lo dimostra, una volta di più, il caso del nuovo potere ispettivo di “disposizione”, introdotto questa estate dal decreto-legge n. 76/2020.
Come si sa, dal 15 settembre 2020 ogni funzionario “può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative”. Sanzionato, chiaramente.
Un super potere, non vi è dubbio, che seppure passato per lo più sotto silenzio, date le molte “distrazioni” dell’anno appena trascorso, aveva subito suscitato notevoli perplessità, sia quanto alla sua opportunità, nel frangente; sia riguardo alla sua compatibilità rispetto al negletto principio di legalità.
Negli “Approfondimenti”, sul nostro sito, ne avevamo già avuto modo di parlare.
Fatta la legge, sul potere di disposizione si era espressa l’amministrazione, con la Circolare INL n. 5/2020, fornendo i necessari chiarimenti, agli ispettori stessi, innanzitutto; quindi, di riflesso, a tutti gli altri consociati.
Trascorsi due mesi e mezzo, tuttavia, la stessa amministrazione ha avvertito l’esigenza (operativa) di specificare e perimetrare nuovamente il significato – invero piuttosto chiaro- della legge. Ecco, allora, la Nota INL 15.12.2020, n. 4539.
Repetita iuvant, non vi è dubbio. Tuttavia il nuovo intervento -corredato di tabelle e di indicazioni su ciò che si può o non può fare-, si autoproclama fin d’ora “non esaustivo”, aprendo la via a future e ulteriori direttive.
E ciò, si direbbe, non appare proprio foriero di quelle certezze ex ante di cui tutti i potenziali soggetti ispezionati devono sempre potere godere.
Indice
Tecnica dei ricorsi: Difese efficaci solo con l’analisi del particolare.
Il caso: Diffida accertativa, a rischio tutti i committenti.
Appunti: Sorveglianza sanitaria INAIL per Covid-19; e molto altro.
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Usi e abusi: Sanzioni amministrative, la prescrizione raddoppia. (articolo gratuito estratto dalla rivista).
Leggi un articolo
Sanzioni amministrative, la prescrizione raddoppia.
Per la Suprema Corte è sufficiente la convocazione all’audizione per dilatare
il termine di prescrizione oltre i 5 anni previsti.
a cura di Studio Legale VetL
Una volta commesso un illecito amministrativo, la possibilità che venga punito rimane legata alla sua “scoperta”. Vale a dire a un atto formale di accertamento e contestazione da parte della pubblica amministrazione che deve intervenire entro il termine di prescrizione quinquennale previsto per legge, ai sensi dell’art. 28, L.n. 689/1981.
Si pensi al caso frequente in cui viene rilevata una situazione di lavoro irregolare e sommerso. Immaginando che l’impiego del lavoratore in difetto degli adempimenti di legge sia avvenuto tra il 23 dicembre 2015 e il 4 gennaio 2016, stando alla legge, è evidente che, trascorso il 4 gennaio 2021, agli Uffici ispettivi sarà precluso, non tanto di contestare l’illecito, quanto di irrogare e, soprattutto, recuperare le relative sanzioni amministrative.
Alla luce della previsione della legge di depenalizzazione, che disciplina il procedimento di sanzione in sede amministrativa, tutto parrebbe chiaro, in definitiva.
Considerato il predetto caso, o gli ispettori avranno accertato e contestato l’illecito amministrativo prima del 4 gennaio 2021 -con relativa interruzione del termine di prescrizione prima del suo spirare finale (la prescrizione, come noto, decorre dalla cessazione dell’illecito, se continuato)-; oppure le relative sanzioni non saranno più “recuperabili”. Per cui, stando sempre al sopra esposto esempio, nell’ipotesi in cui vi fosse stato accertamento e contestazione del lavoro irregolare, con contestazione notificata prima del 4 gennaio 2021, dalla data della sua notifica sarebbe iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione cinquennale.
Appare chiaro come una vicenda iniziata nel 2015 potrebbe allora costituire oggetto di pretesa anche fino al 2026, sempre nel rispetto del termine di cui all’art. 28, L.n. 689/1981, a mente del Codice Civile.
Tuttavia, è forse meno noto che, secondo una autorevole interpretazione giurisprudenziale, oggi, notificato il Verbale ispettivo, potrebbero passare anche 10 anni prima di conoscere della sanzione irrogata (sempre stando al nostro caso, con un Verbale notificato il 2021, anche fino al 2031, e probabilmente, pure oltre). Un raddoppiamento dei tempi (ma sarebbe possibile andare oltre) dovuto a una lettura particolare della norma.
In passato è sempre stato risaputo che gli unici atti interruttivi della prescrizione -come stabilito dal Codice civile pure richiamato dall’art. 28 citato- fossero quelli tali da “costituire in mora il debitore”, ai sensi dell’art. 2943, cod.civ.. Nell’ispezione del lavoro, è costantemente stato ritenuto che detti atti corrispondessero al Verbale di accertamento e contestazione ispettiva e all’Ordinanza-ingiunzione di irrogazione delle sanzioni.
A giudizio della Cassazione, tuttavia, nell’attualità sono da annoverare tra gli atti interruttivi anche la semplice convocazione del presunto trasgressore all’audizione che egli stesso potrebbe avere richiesto di fronte all’ufficio ispettivo.
In tale senso, si veda, per esempio, la sentenza della Cassazione, n. 22388/2018.
Come noto, è previsto dalla legge n. 689/1981 che, nel momento in cui il trasgressore e l’obbligato in solido sono raggiunti dalla contestazione di un illecito, ben possono difendersi, anche chiedendo l’audizione, ex art. 18, L.n. 689/1981, all’Ufficio ispettivo chiamato a valutare il Verbale di accertamento e competente per l’irrogazione della sanzione amministrativa.
A questo punto l’Ufficio ispettivo potrebbe attendere anni dal Verbale opposto (come accade nella realtà, anche quasi 5 anni) per convocare gli interessati. Va osservato che l’atto di mera convocazione all’audizione, benché senz’altro proprio del procedimento sanzionatorio, secondo la legge di depenalizzazione, non sembrerebbe affatto un atto volto a costituire in mora il debitore.
A ogni modo, convocati gli interessati richiedenti, secondo l’orientamento della S.C., scatterà il “bonus” per l’Ufficio ispettivo che non dovrà più “rincorrere” con affanno gli originali primi 5 anni di prescrizione, ben potendo provvedere alle proprie decisioni comodamente nei 5 anni successivi all’audizione.
Per la decisione definitiva, quindi, nessuna fretta: trasgressori e obbligati in solido sembrano oggi doversi mettere il cuore in pace. Salvo vogliano contestare in sede giudiziaria l’interpretazione di recente offerta dai Giudici di legittimità.
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[V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2021]