Richieste INPS ai committenti e doppia contribuzione.
In caso di appalto illecito c’è il rischio per i committenti di dovere l’intera contribuzione INPS. Oggi anche senza il limite di decadenza dei due anni.
L’articolo in sintesi:
- L’INPS ritiene che un appalto presso una mensa aziendale sia stato gestito da una società in regime di appalto illecito.
- Malgrado l’appalto sia finito tre anni prima dell’ispezione, alla società viene richiesta l’intera contribuzione per tutti i lavoratori impiegati.
- Oggi, per la cassazione e l’INL, i recuperi di contribuzione degli istituti possono avvenire anche oltre i due anni dalla fine dell’appalto.
- Non può però essere richiesta al committente contribuzione eccedente, dovendosi tenere conto di quanto già versato dall’appaltatore.
La vicenda
Grazie all’attività di indagine dei funzionari ispettivi dell’INPS, si riscontra che una società Alfa, che applica il CCNL Multiservizi, mentre apparentemente si occupa dell’acquisizione di appalti pulizie, logistica e di mense, in effetti si limita a fornire il proprio personale alle ditte che acquisiscono gli appalti presso grandi aziende.
L’attenzione del personale ispettivo si sofferma, in particolare, sul caso dell’appalto di un servizio di mensa presso l’azienda Gamma, che opera nel settore farmaceutico. Tale appalto risulta in realtà gestito dalla società Beta -che ha appaltato il servizio e che applica il CCNL per la ristorazione collettiva- a mezzo del personale di Alfa -a cui il servizio è stato poi subappaltato-.
Gli ispettori, constatato che l’appalto si era chiuso tre anni prima e rilevate le presenze del personale di Alfa presso la mensa dell’azienda Gamma, ritengono sussistere un rapporto di lavoro di fatto tra gli addetti di Alfa e la società Beta.
Per cui contestano l’illiceità dell’appalto agli amministratori di Alfa e Beta, nonché richiedono a quest’ultima società il versamento dell’intera contribuzione relativa ai lavoratori per i periodi di impiego.
Ora però la società Beta, pure volendo riconoscere l’appalto illecito e la relativa sanzione amministrativa, non intende corretto provvedere al versamento della contribuzione.
La soluzione
Costituisce una prassi molto diffusa che gli ispettori dell’INPS, una volta rilevata la non genuinità dell’appalto nel corso di un controllo ispettivo, richiedano al committente l’intera contribuzione relativa ai lavoratori dell’appaltatore, impiegati illecitamente.
In tali casi, la richiesta della contribuzione al committente, quale datore di lavoro di fatto, avviene in via, per così dire, principale.
Va osservato, però, come, anche a fronte di situazioni del tutto simili, le reazioni dell’Istituto risultino spesso piuttosto “variegate”. Per esempio, in taluni casi neppure viene contestato l’appalto illecito, mentre viene comunque richiesta l’intera contribuzione al committente. In altre situazioni -confondendo i piani e gli effetti dell’appalto illecito da quelli della somministrazione illecita-, si ritiene di dovere applicare il CCNL del committente all’appaltatore.
La prima eccezione che solitamente una società committente che si trovi nelle condizioni di Beta viene a muovere in ordine alle richieste dell’INPS, senz’altro attiene alla decadenza dal potere di fare valere la solidarietà con l’appaltatore, trascorsi due anni dalla fine dell’appalto. Come espressamente previsto dall’art. 29, D.Lgs 276/2003.
Appalto e solidarietà
Art. 29, D.Lgs n. 276/2003:
In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Una condizione, quella ultra-biennale, ritenuta finora di pacifica decadenza dalle pretese contributive, la quale, tuttavia, è stata messa in discussione di recente dalla Cassazione con una serie di sentenze (cfr. sentenze 04.07.2019, n. 18004; 04.07.2019, n. 22110; del 28.03.2019, n. 8662; 21.05.2019, n. 13650).
La S.C. è di recente intervenuta per ribadire che il limite di decadenza dei due anni va inteso concernere solo i crediti dei lavoratori, e non anche quelli relativi a contributi e premi degli Istituti. Per i quali continua a contare solo il termine di prescrizione di cinque anni.
Recependo l’indirizzo giurisprudenziale, l’Ispettorato Nazionale ha dato così indicazioni ai propri ispettori di recuperare la contribuzione omessa anche in relazione ad appalti conclusi oltre il predetto biennio.
INL su appalto e contributi
Così la Nota n. 9943 del 19.11.2019:
la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il termine decadenziale di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non è applicabile, invece, all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest’ultima risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995. Tanto si rappresenta ai fini del corretto svolgimento dell’attivi- tà di vigilanza, evidenziando comunque l’opportunità di assicurare sempre la massima tempestività nella trasmissione dei verbali ispettivi all’Istituto previdenziale onde consentire l’attivazione delle procedure di recupero, entro termini prudenzialmente idonei a garantirne il buon esito.
Se, dunque la società Beta potrà essere soggetta al recupero degli ispettori, malgrado il trascorrere del tempo, diversamente l’INPS non potrà pretendere di “duplicare” la contribuzione versata per ogni lavoratore, dovendo tenere conto -come prevede l’art. 38, D.Lgs n. 81/2015 di quanto già versato dal datore di lavoro formale Gamma. Al più -nel solo caso di contestazione di somministrazione illecita- potrebbero essere richieste le “differenze”, dovute sulla base del maggiore imponibile dovuto per i CCNL applicati.
Somministrazione e versamenti
Art. 38, D.Lgs n. 81/2015:
Tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata.
Non è raro, tuttavia, che gli ispettori “tralascino” di considerare i precedenti versamenti, pretendendo nuovamente l’intero ammontare della contribuzione. Per evitare ciò, può essere utile che il committente, già nel corso dell’appalto, si procuri dall’appaltatore prova degli avvenuti versamenti e della loro misura.
Ove ciò non sia accaduto, la prova dei versamenti precedenti potrà essere offerta attraverso la produzione degli estratti conto contributivi dei singoli lavoratori, magari ottenuti a mezzo di accesso agli atti presso l’INPS.
Articolo a cura di Studio Legale VETL – estratto da V@L – Verifiche e Lavoro n. 1/2020
V@L – Verifiche e Lavoro è la prima rivista specializzata in Italia in materia di ispezioni e controllo sul lavoro da parte degli organi pubblici competenti, su lavoro, previdenza, assicurazione e sicurezza.
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